1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».
1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e degli istituti italiani di cultura). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».