PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

          «Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e degli istituti italiani di cultura). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».